Sentenza n. 264 del 1991

 

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SENTENZA N. 264

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 431 (Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526 e 27 giugno 1985, n. 332), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 12 febbraio 1991, depositato in cancelleria il 20 febbraio successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia e l'avv. dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - Con ricorso 12 febbraio 1991 la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Espone che la legge impugnata autorizza, nel biennio 1990-91, la spesa di ottantadue miliardi per l'adozione, l'integrazione, il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico. Detta legge demanda la predisposizione e l'approvazione del piano degl'interventi al ministro per i beni culturali ed ambientali, al quale possono rivolgersi anche enti pubblici e privati, chiedendo l'intervento indiretto dello Stato, attraverso l'erogazione di contributi, in relazione agl'impianti di loro pertinenza, quando non siano in grado di provvedervi direttamente. La legge attribuisce, altresì, alla competenza del ministero per i beni culturali e ambientali la predisposizione e l'approvazione dei progetti esecutivi.

La regione lamenta che tale normativa lede le proprie competenze in materia di musei e biblioteche. Deduce in proposito la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto la legge impugnata "omette di considerare che una porzione rilevante di beni culturali, costituita dai musei e dalle biblioteche di enti locali, rientra tra quelli per i quali la competenza legislativa e amministrativa spetta alle regioni.

Invero, già l'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 aveva ricompreso tra le funzioni trasferite alle regioni non soltanto quelle concernenti "l'ordinamento e il funzionamento" dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ma anche le altre, concernenti "la manutenzione, la integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale".

Gli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, poi, confermando tali competenze, hanno espressamente stabilito che le funzioni trasferite "concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla Regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale divulgativa organizzata nel loro ambito".

La legge impugnata, pertanto, non poteva attribuire al ministero dei beni culturali ed ambientali funzioni che rientrano tra le suddette competenze regionali, come la Corte costituzionale ha già affermato, in materia analoga, con la sentenza n. 921 del 1988.

Né - si osserva nel ricorso - può sostenersi che i beni culturali, di cui tratta la legge impugnata, sono da intendersi con esclusione dei musei e delle biblioteche locali, in quanto le misure da esse previste "riguardano primieramente proprio i musei e le biblioteche d'interesse locale".

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

In proposito, l'Avvocatura generale ha dedotto che la legge impugnata - a differenza di quella esaminata dalla sentenza n. 921 del 1988 - non riguarda i musei e le biblioteche. Ciò perché il programma d'interventi da essa previsto è rivolto in generale alla tutela del patrimonio storicoartistico nazionale e non sono prese in considerazione specifica le strutture complesse, come i musei e le biblioteche.

L'intervento statale - prosegue l'Avvocatura generale - si rivolge a garantire la sicurezza dei beni che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale "singolarmente considerati ed indipendentemente dalla loro collocazione", mantenendosi "nel quadro delle funzioni di tutela contemplate dalla disciplina organica di settore (legge n. 1089 del 1939) e quindi in un ambito di attribuzioni che la stessa sentenza n. 921 del 1988 ha riconosciuto essere tuttora di piena pertinenza statale".

 

Considerato in diritto

 

 

1. - Il ricorso della Regione Lombardia impugna gli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, nella parte in cui non prevedono che siano devoluti alla Regione l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza, a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, quando concernono beni culturali rientranti tra i musei e le biblioteche di interesse locale. La mancata devoluzione delle relative attribuzioni alla competenza regionale produrrebbe violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2. - Per risolvere la questione sollevata occorre precisare il contenuto e i limiti di operatività della legge n. 431 del 1990. Essa ha lo scopo (cfr. relazione al disegno di legge, Senato della Repubblica, X Legislatura, n. 2519) di realizzare migliori condizioni di sicurezza degli impianti per la tutela dei beni culturali ora indicati.

Il miglioramento viene realizzato attraverso la dotazione di strumenti che siano in condizione di rendere più adeguato ed efficace il perseguimento dell'interesse alla salvaguardia dei beni. Tale fine è strettamente connesso (e devoluto) alle funzioni del ministero per i beni culturali ed ambientali (cfr. d.l. n. 657 del 1974; l. n. 5 del 1975 e d.P.R. n. 805 del 1975), al quale spetta il compito di tutelare l'integrità e di valorizzare i beni, ai quali si riferisce la legge impugnata, attraverso l'esercizio di un complesso di funzioni relative alla protezione e alla conservazione del patrimonio storico ed artistico della nazione (cfr. sent. n. 921 del 1988).

3. - Per quanto attiene specificamente ai musei e alle biblioteche degli enti locali, in riferimento ai poteri conferiti alle Regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, è da osservare che tali beni non rientrano nella sfera di operatività della l. n. 431 del 1990. Oggetto e finalità di questa legge è la salvaguardia dei beni culturali di interesse nazionale, ai quali la normazione in esame si riferisce specificamente.

La esclusione dei beni a rilevanza regionale è chiaramente posta dall'art. 1, n. 1 di detta legge, che individua per categorie i beni che ne sono oggetto; da tale individuazione risulta con evidenza che il riferimento ai beni culturali, senza delimitazione regionale, indica come destinatari della misura protettiva i beni culturali di interesse nazionale. E non è inopportuno rilevare (salvo quanto attiene ai musei e alle biblioteche degli enti locali, che sarà considerato specificamente) che l'individuazione per categorie concerne beni culturali, rispetto ai quali l'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977 demanda la determinazione delle "funzioni amministrative" delle regioni ad apposita legge, ancora da emanare.

Anche per questo non può dubitarsi della legittimità della normativa della l. n. 431, che attribuisce tali poteri al ministero per i beni culturali e ambientali (cfr. sent. n. 921 del 1988 cit.).

Né rileva in senso contrario la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 1 della l. n. 431 cit., che prevede la facoltà di "enti pubblici e privati" di "chiedere" al ministero un intervento inteso ad assicurare la più adeguata salvaguardia di "beni culturali non statali".

In questo caso l'intervento è "indiretto", e si realizza con "l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza, previa dimostrazione dell'impossibilità di provvedervi a proprie spese".

Le considerazioni già svolte circa il contenuto e l'ambito di operatività della disciplina comporta la esclusiva riferibilità, anche di questo intervento "su richiesta", alle categorie di beni culturali di interesse nazionale, individuati dalla norma posta dall'art. 1, della l. n. 431.

Tale misura indiretta, che si realizza con l'erogazione del contributo, tocca soltanto beni culturali di interesse nazionale, per il loro rilievo ultra locale, siccome provvisti di qualità tali da costituire significative espressioni della civiltà del paese, per la testimonianza di epoche e di vicende, che esprimono e documentano. Si saldano, così, in base ad una visione unitaria, le finalità perseguite con la legge impugnata rispetto ai beni dello Stato ed a quelli di enti e di privati, di interesse nazionale.

4. - Le sopra enunciate considerazioni portano ad affermare l'infondatezza delle censure svolte dal ricorso, avendo la legge devoluto allo Stato funzioni che rientrano nella sua competenza. Non è stata, quindi, violata la sfera delle attribuzioni regionali.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 431 (Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332), in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, questione sollevata col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.